REGOLAMENTO ORGANICO
Dell'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI
(ARTICOLI 11 e 12 dello STATUTO della FAE)
Articolo 01
L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI è
costituito dai praticanti che abbiano ottenuto almeno il 1° DAN
(SHO DAN), la qualifica di ALLENATORE (JO SHU) e che abbiano fatto
formale richiesta al sig. RETTORE d'iscrizione all'ORDINE
esclusivamente su modello predisposto dal RETTORE della FAE.
Articolo 02
L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI è retto
dallo spirito di fratellanza, ogni suo componente deve rispettare, pena
la sua esclusione, i principi di ANZIANITA' di grado, di QUALIFICA e di
ANZIANITA'.
Articolo 03
INSEGNANTE TECNICO
L'INSEGNANTE TECNICO deve essere esempio di
dedizione e di buon comportamento, deve conoscere e osservare tutte le
regole del cerimoniale, deve essere di sprone e di aiuto per tutti i
praticanti, egli rinnega l'orgoglio fine a se stesso.
Articolo 04
JO SHU (SHIDOIN)
ALLENATORE o ASSISTENTE di DOJO
La qualifica di JO SHU (SHIDOIN) (ALLENATORE o
ASSISTENTE di DOJO) viene assegnata a coloro che abbiano conseguito
almeno il 1° DAN e abbiano minimo 14 mesi di pratica nel
grado 1º DAN e che con costanza assistono e collaborano nell'opera
di insegnamento del loro ISTRUTTORE, INSEGNANTE, MAESTRO, PROFESSORE.
Lo JO SHU non può essere responsabile dell'insegnamento nel DOJO.
La suddetta qualifica viene conferita dal RETTORE, dopo la
partecipazione, con risultato positivo, dell'interessato ad apposito
corso di preparazione indetto e organizzato dalla FAE.
Articolo 05
FUKUSHIDOIN
Primo Assistente di DOJO ISTRUTTORE
La qualifica di FUKUSHIDOIN (Primo Assistente di
DOJO ISTRUTTORE) viene assegnata a coloro che abbiano conseguito almeno
il 2° DAN, abbiano minimo 14 mesi di pratica nel 2º DAN e
nella qualifica di JO SHU e siano ritenuti idonei all'insegnamento
basilare.
E' il secondo livello nel percorso delle qualifiche d'insegnamento,
può avviare un corso di lezioni su mandato del RENSHI.
La suddetta qualifica viene conferita dal sig. RETTORE a coloro che
abbiano superato un apposito corso tecnico-pratico di preparazione
indetto e organizzato dalla FAE.
I (FUKUSHIDOIN) possono rilasciare autonomamente ai propri allievi la classe fino al 2° KYU.
Articolo 06
RENSHI
1º Istruttore Assistente
INSEGNANTE o MAESTRO
La qualifica di RENSHI (1º Istruttore
Assistente), (INSEGNANTE o MAESTRO) viene assegnata a tutti coloro che
abbiano conseguito almeno il 3° DAN, abbiano minimo 24 mesi di
pratica dal 3º DAN e siano ritenuti idonei all'insegnamento
avanzato.
E' il terzo livello di qualifica per l'insegnamento e il primo come livello per responsabile di DOJO.
La suddetta qualifica viene conferita dal sig. RETTORE a coloro che
abbiano superato un apposito corso tecnico-pratico di preparazione
indetto e organizzato dalla FAE.
I RENSHI, INSEGNANTI o MAESTRI, possono rilasciare autonomamente
ai propri allievi la classe fino al 1° KYU.
Articolo 07
KYOSHI
PROFESSORE
La qualifica di KYOSHI (PROFESSORE) viene
assegnata a tutti coloro che abbiano conseguito il 4º, abbiano
minimo 24 mesi di pratica nel 4º DAN e nella qualifica di RENSHI e
siano idonei all'insegnamento superiore, essi devono superare tali
idoneità, previo corso tecnico-pratico indetto e organizzato
dalla FAE.
E' il quarto livello nel percorso per le qualifiche d'insegnamento ed è il secondo quale responsabile di DOJO.
La qualifica di KYOSHI è il grado didattico di massima
responsabilità d'insegnamento per cui, a tale titolo, devono
corrispondere alti livelli di conoscenza tecnica, didattica e
capacità pedagogiche, assimilabili a quelli dei Professori
Associati Universitari.
Articolo 08
SHI HAN o (HAN SHI)
Titolo onorifico
La qualifica di SHI HAN o HAN SHI (titolo
onorifico) e massima qualifica in seno alla scuola, spetta solo ai
PROFESSORI di AIKIDO che abbiano dimostrato eccellenza tecnica,
didattica e pedagogica, successivamente al conseguimento del 6º
DAN.
Gli SHI HAN sono assimilabili ai Professori Ordinari Universitari.
Tale qualifica viene conferita dal Rettore su richiesta della parte,
già in possesso del grado 6º DAN, sulla quale deve essere
espresso il parere favorevole di altri 3 (tre) SHI HAN della scuola,
del DIRETTORE TECNICO e del DIRETTORE DIDATTICO, in casi particolari,
ad esclusiva discrezionalità del RETTORE, tale qualifica
può essere conferito direttamente dallo STESSO.
Articolo 09
Gli SHI HAN o HAN SHI, con il grado di 6º
DAN, possono far parte delle commissioni d'esame, quali presidenti di
commissione, per DAN fino al 4º DAN e per qualifica, fino
alla qualifica di PROFESSORE (KYOSHI), previa nomina del sig.
RETTORE.
Per il conferimento dei DAN e delle QUALIFICHE la commissione
sarà presieduta dal RETTORE o dal DIRETTORE DIDATTICO o dal
DIRETTORE TECNICO.
Articolo 10
I PROFESSORI (KYOSHI) possono far parte delle
commissioni d'esame, quali commissari di commissione, per DAN
fino al 3º DAN, per qualifica fino alla qualifica di
MAESTRO (RENSHI), previa nomina del sig. RETTORE.
Articolo 11
Gli INSEGNANTI o MAESTRI (RENSHI) possono far
parte delle commissioni d'esame, quali commissari, per DAN fino al
2° DAN, per qualifica fino alla qualifica di ISTRUTTORE
(FUKUSHIDOIN), previa nomina del sig. RETTORE.
Articolo 12
Gli AIUTO INSEGNANTI o ISTRUTTORI (FUKUSHIDOIN)
possono far parte delle commissioni d'esame, quali commissari, per DAN
fino al 1° DAN, per qualifica fino alla qualifica di ALLENATORE o
ASSISTENTE (JO SHU), previa nomina del sig. RETTORE.
Articolo 13
COMMISSIONE D'ESAME per PASSAGGIO di DAN e di QUALIFICA
La COMMISSIONE D'ESAME per PASSAGGIO di DAN e di QUALIFICA deve essere composta dal Presidente e da un massimo di quattro commissari, così come previsto negli articoli precedenti.
Il presidente della commissione dispone de 50 % del punteggio nella valutazione dell'esame.
Ciascun commissario dispone del 12,50 % del punteggio nella valutazione dell'esame.
Per ogni sessione d'esame dovrà redigersi apposito verbale su modello predisposto dal sig. RETTORE.
Tale verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione
dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'esame, il nome e
cognome degli esaminati, il numero di tessera ed il grado e/o qualifica
degli stessi, il risultato dell'esame.
Tale verbale dovrà essere trasmesso tempestivamente al sig.
RETTORE per la sua registrazione e per il rilascio dei relativi diplomi
e attestati ufficiali.
Nessun passaggio di grado o qualifica, potrà essere sostenuto
senza prima aver rispettato gli obblighi statutari e di regolamento e
senza il previo versamento della quota sociale di passaggio stabilita
con atto ufficiale del RETTORE.
Articolo 14
SENATO ACCADEMICO della FAE
Il SENATO ACCADEMICO della FAE è il massimo ORGANO DIDATTICO in seno all'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI.
Fanno parte di diritto del Senato della FAE, tutti gli insegnanti che
posseggono la qualifica di SHIHAN, oppure coloro che abbiano conseguito
il 6° DAN con la qualifica di KYOSHI ed un incarico nazionale o di
direzione didattica o di direzione tecnica.
Funge da segretario del SENATO il segretario generale della FAE.
Il SENATO della FAE ha il compito di vigilare sull'andamento generale
della pratica all'interno della Scuola, su ogni irregolarità
presunta o effettiva, sulle organizzazioni degli STAGES, KASSHOKU o
qualsivoglia raduno.
Il Rettore della FAE presiede le riunioni del SENATO ACCADEMICO , in
sua vece l'assemblea senatoriale sarà diretta dal DIRETTORE
DIDATTICO.
Dirige il SENATO ACCADEMICO il Direttore Didattico che ne è
anche il Relatore. E' Vice Preside del SENATO ACCADEMICO il
Direttore Tecnico che è responsabile per lo svolgimento regolare
di tutti i Corsi tecnici della FAE.
Solo il Rettore può nominare i Componenti del Senato ad incarichi di interesse generale per la FAE.
Solo il Rettore può ratificare le nomine di insegnamento didattico e/o tecnico conferendo i relativi incarichi.
Il DIRETTORE DIDATTICO è il Decano del Senato.
Articolo 15
DIREZIONE DIDATTICA
La Direzione Didattica della FAE, si occupa della
specifica formazione di tutti i praticanti che devono affrontare
l'insegnamento, è compito del Direttore Didattico il controllo
costante che i principi della FAE vengano applicati senza deroghe. Il
Direttore Didattico può proporre la nomina di direttori
didattici nazionali al Rettore della FAE che né può
ratificare o meno la nomina conferendo i relativi incarichi.
Il Compito del Direttore Didattico è quello di riferire
al Rettore sullo svolgimento normale dei corsi d'apprendimento, del
buon andamento dell'insegnamento, della morale e dello spirito della
FAE. Può prendere provvedimenti provvisori in caso di mancanza
ai principi della medesima e denunziare tali mancanze al Rettore.
Articolo 16
DIREZIONE TECNICA
La Direzione Tecnica della FAE, si occupa della
conduzione specificatamente tecnica dei raduni organizzati dalla stessa
e del vigile controllo che la medesima sia appresa egualmente in tutto
il territorio di competenza. Controlla inoltre la progressione tecnica
dei praticanti presiedendo in prima persona o per sua specifica delega
alle commissioni esaminatrici per YUDANSHA. Il Direttore Tecnico
può proporre la nomina di Direttori Tecnici Nazionali,
Regionali o Provinciali al Rettore che né può
ratificare o meno la nomina conferendo i relativi incarichi.
Articolo 17
Le Cariche di cui sopra possono essere, in casi particolari, sovrapponibili.
Articolo 18
IL RETTORE
Il Rettore della FAE è il Capo della
medesima e nella Sua persona è racchiusa l'etica stessa ed il
fine per cui esiste.
Il Rettore può essere rappresentato dagli SHIHAN SOCI FONDATORI che occupano le cariche di:
Direttore Didattico
Direttore Tecnico
e, in casi eccezionali, dal segretario generale
e, comunque, da chi dallo stesso ritenuto idoneo nell'ambito della
scuola e del senato accademico.
Articolo 19
Conferimento gradi D'Onore e Titolo D'Onore (SHIHAN)
Devono essere intesi gradi d'Onore quelli acquisiti successivamente al 5° DAN.
Deve intendersi Titolo d'Onore quello immediatamente successivo al
grado didattico di KYOSHI – PROFESSORE d'AIKIDO.
Il Conferimento avviene secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Organico e dal Programma Tecnico.
Articolo 20
Si deve sottolineare, specificatamente per i
periodi temporali necessari per i passaggi di qualifica, che gli stessi
sono solo indicativi della necessità di maturare una condizione
ideale d'apprendimento, che tuttavia, può, in casi eccezionali,
essere più ridotta o insufficiente per il passaggio alla
qualifica superiore. La valutazione della quale spetta, in primis, ai
responsabili didattici ed in ultimo al RETTORE.
Articolo 21
Il programma Didattico della FAE è quello
ufficialmente adottato dalla STESSA e regolamentato a cura del RETTORE.
Tale Programma è dettagliato in un documento ufficiale
denominato “PROGRAMMA TECNICO e DIDATTICO” che fa testo a
parte del presente regolamento.
Articolo 22
Lo svolgimento del Programma Tecnico e Didattico
avviene in periodi specificatamente dedicati a cura del Rettore che
possono essere di due tipi:
- corsi prettamente residenziali tenuti presso le Sedi Didattiche individuate dalla medesima;
- corsi dedicati negli Stage Europei.
La partecipazione agli stessi è “conditio sine qua
non” per l'ammissione agli esami, con una frequenza annuale non
inferiore al 50% degli stessi. E' titolo preferenziale la frequenza ai
corsi Residenziali.
Articolo 23
I corsi Residenziali sono regolamentati ed
organizzati dal Rettore affinché il costo degli stessi sia
ridotto al minimo indispensabile, preferendo tra le Sedi indicate
quelle che possano offrire una condizione di alloggio confortevole a
costi accessibili.
Articolo 24
Gli argomenti dell'apprendimento Didattico saranno dedicati alla preparazione:
- Didattica vera e propria, cioè
alla ricerca storica, specificamente tecnica e simbolica delle tecniche
dell'AIKIDO e delle Arti marziali da cui lo stesso deriva,
nonché dello studio del movimento “TAISO” e delle
sue applicazioni ed implicazioni fisiologiche. Una parte della
Didattica sarà dedicata alla Fisiologia Umana ed al Pronto
Soccorso.
- Pedagogica, metodologia dell'insegnamento, storia del pensiero orientale e Cultura dell'AIKIDO.
Articolo 25
L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI è ORGANO
CONSULTIVO della FAE, esso è presieduto dall'INSEGNANTE TECNICO
più alto di grado e di qualifica, fra parità di grado e
di qualifica, il più anziano di età.
Articolo 26
L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI viene convocato dal sig. RETTORE ogni qual volta sia ritenuto, dallo stesso, necessario.
Articolo 27
L'assenza ingiustificata alla riunione
dell'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI, può costituire motivo per
l'esclusione dal suddetto ORDINE.
Articolo 28
L'esclusione dall'ORDINE DEGLI INSEGNANTI TECNICI
annulla qualsiasi abilitazione relativa all'insegnamento fino al
reintegro che potrà essere disposto, se ne sussistano validi
motivi, dal sig. RETTORE, previa consultazione con il COLLEGIO dei SOCI
FONDATORI.
Articolo 29
L'attività d'insegnamento relativa agli
ALLENATORI, ISTRUTTORI, MAESTRI, PROFESSORI e l'attività di
consultazione in seno alla FAE potrà essere esercitata solo da
coloro che sono iscritti all'ORDINE DEGLI INSEGNANTI TECNICI.
Articolo 30
Al presente REGOLAMENTO potrà derogare solo il RETTORE.
Articolo 31
Ai richiedenti l'iscrizione all'ORDINE DEGLI
INSEGNANTI TECNICI verrà assegnato dal sig. RETTORE un numero
progressivo in base alla data di accettazione, da parte del sig.
RETTORE.
Articolo 32
CREDITI FORMATIVI
• Le lezioni magistrali, tenute dal
Rettore, dal DIRETTORE DIDATTICO, dal DIRETTORE TECNICO o dagli SHIHAN
autorizzati dalla FAE, acquistano valore di “CREDITO
FORMATIVO” al fine della valutazione globale del praticante negli
esami che sosterrà per l'avanzamento nella CLASSE, nel GRADO e
nella QUALIFICA, superiori.
• I crediti formativi sono condizione indispensabile per l'ammissione agli esami di CLASSE, GRADO e QUALIFICA.
• Acquista carattere di “CREDITO
FORMATIVO” la partecipazione a gli STAGE e ai CORSI indetti dal
RETTORE della FAE.
TABELLA CREDITI
YUDANSHA KAN KEIKO
|
CREDITI 4
|
CORSI PER ISTRUTTORI
|
KAN KEIKO
|
CREDITI 3
|
STAGE A CARATTERE NAZIONALE O INTERNAZIONALE
|
KASSHOKU
|
CREDITI 2
|
STAGE A CARATTERE REGIONALE
|
KASSHOKU
|
CREDITI 1
|
STAGE A CARATTERE PROVINCIALE
|
• Per essere ammessi agli esami occorre possedere un minimo di:
ESAMI
Esami da 8º a 4º KYU |
3 crediti per ogni esame |
40 ore di pratica per esame |
Esami fino al 1º KYU |
6 crediti per ogni esame |
80 ore di pratica per esame |
Esami fino al 1º DAN |
8 crediti per ogni esame |
70 gg di pratica |
Esami fino al 2º DAN |
16 crediti per ogni esame |
200 gg di pratica |
Esami fino al 3º DAN |
24 crediti per ogni esame |
300 gg di pratica |
Esami fino al 4º DAN |
40 crediti per ogni esame |
300 gg di pratica |
Esami fino al 5º DAN |
50 crediti per ogni esame |
400 gg di pratica |
• Il valore dei crediti viene aggiunto al punteggio ottenuto in sede di esame.
• I crediti formativi sono assegnati
direttamente dal RETTORE – KAICHO, sulla base del programma
accademico della FAE per i corsi previsti o successivamente ad una
richiesta motivata dei capi istruttori: Direttore Didattico e/o
Direttore Tecnico.
• L'assegnazione individuale dei crediti
viene effettuata su stampati predisposti dal RETTORE e disponibili
presso le sedi dei corsi o degli stage. Gli stampati devono essere
debitamente controfirmati in calce dal direttore del corso, il quale
deve apporre il suo sigillo o firma sul libretto personale rilasciato
dalla FAE.
• Ad uno stesso corso e/o stage possono
essere assegnati crediti diversi a secondo che il medesimo contenga
lezioni differenziate per classe, grado e/o qualifica.
Esempio: se in uno stage nazionale viene aggiunto un corso per
istruttori, allo stage possono essere assegnati 3 crediti ed al corso
istruttori 4 crediti. Questo punteggio, però, non è
cumulabile.
• I KAN KEIKO e gli YDANSHA KEIKO possono ottenere i crediti solo se diretti dal RETTORE o dai CAPI ISTRUTTORI della FAE.
Articolo 33
A chi, durante il suo vissuto, gli sono stati
riconosciuti particolari abilità e meriti, il RETTORE, senza
preoccuparsi di qualsiasi articolo del presente regolamento, a suo
giudizio, potrà donare gradi o qualifiche aggiuntive.
Porto Cesareo 01 settembre 2004
IL RETTORE della FAE
Dr. Giovanni POLIMENO SHI HAN