ZAIDAN AIKIKAI

 

FAE

AIKIDO YAMATO BUIKUKAI

BUIKUKAI of EUROPE

Statuto

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FAE

FONDAZIONE AIKIDO D'EUROPA

BUIKUKAI d'EUROPA

SEDE OPERATIVA

via F. Giuliani, 81 – 73010 – Porto Cesareo (LE) (I)

SEDE LEGALE

Via M.Pagano, nº 9 - 73043 – COPERTINO (LE) (I)

C.F. nº 9 3 0 2 8 3 4 0 7 5 5
 

 

VERBALE   Nº 22

(01 settembre 2005 )

L'anno duemila e cinque il giorno uno del mese di settembre, in PORTO CESAREO, presso la residenza del RETTORE, su convocazione dello stesso, si è riunito il COLLEGIO dei SOCI FONDATORI della FAE, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del GIORNO


01 - MODIFICA dello STATUTO

Sono presenti: tutti i SOCI FONDATORI.
Funge da segretario con il consenso di tutti i presenti il socio fondatore POLIMENO Vittorio Fernando.

Il RETTORE,

dopo aver dichiarato valida la seduta, apre la discussione sui punti posti all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico degli stessi.
Dopo ampia e approfondita discussione tra i presenti, il RETTORE propone:

L'APPROVAZIONE delle MODIFICHE allo STATUTO così come illustrato.

Il COLLEGIO dei SOCI FONDATORI, all'unanimità dei voti espressi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le MODIFICHE allo STATUTO così come illustrato e precisamente

STATUTO

(Articolo 01)

L'ASSOCIAZIONE denominata “FONDAZIONE AIKIDO D'EUROPA – BUIKUKAI D'EUROPA” (appresso verrà indicata con la abbreviazione “FAE”) si prefigge come scopo lo studio,la pratica e la diffusione dello AIKIDO, secondo lo spirito tradizionale giapponese e la sua evoluzione nel tempo.

La FAE si ispira agli ideali di O - SENSEI MORIHEI UESHIBA, ideali di PACE e di AMORE UNIVERSALI.

La FAE forma gli ESPERTI e i MAESTRI di AIKIDO ai quali verrà   attestata la preparazione, la QUALIFICA , il GRADO e la CLASSE tramite CERTIFICATO o DIPLOMA.

La sede della FAE sarà ubicata presso la residenza del RETTORE dott. GIOVANNI POLIMENO o in un luogo – domicilio dallo stesso indicato.

La FAE è apolitica e aconfessionale.

La FAE esercita i suoi poteri e consegue i suoi fini attraverso gli organi stabiliti dal presente statuto e con le modalità stabilite dallo stesso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e sue successive modifiche nonché quanto espresso nelle leggi speciali riguardanti le associazioni.

La FAE dichiara:

  • di essere a conoscenza delle norme dello STATUTO del COMUNE di PORTO CESAREO (LE);
  • di impegnarsi a rispettare lo STATUTO del COMUNE di PORTO CESAREO.


  • (Articolo 02)

    Per la “FONDAZIONE AIKIDO D'EUROPA – BUIKUKAI D'EUROPA” nelle sua completa denominazione , sono consentite le seguenti abbreviazioni: “FAE”   “ F . A. E.”

      (Articolo 03)

    Il distintivo della FAE è il seguente:

    un cerchio con iscritta una croce di colore rosso su sfondo bianco.Lungo l'asse centrale della croce, partendo dall'alto e andando verso il basso, è scritta in bianco, in giapponese, la parola “AIKIDO”.
    Nel triangolo superiore sinistro è scritta, in rosso, la lettera “F”.
    Nel triangolo superiore destro è scritta, in rosso, la lettera “E”.
    Sulla estremità superiore della croce è scritto, in rosso, “EUROPA” (in caratteri giapponesi).
    Sotto l'estremità inferiore della croce è scritto, in rosso, “EUROPA”.
    Sul lato sinistro è scritto, in rosso, “AIKIDO BUIKUKAI”.
    Sul lato destro è scritto, in rosso, “FONDAZIONE AIKIDO”.
    I colori della FAE sono il “ROSSO” e il “BIANCO”.
    Il tutto è meglio evidenziato nell'allegato adesivo che fa parte integrante e sostanziale del presente STATUTO.

    (Articolo 04)

    La FAE può intraprendere tutte quelle attività senza fini di lucro atte a migliorare le sue strutture e le sue possibilità in modo da espletare nel miglior modo possibile i suoi obbiettivi statutari.

    (Articolo 05)

    La FAE opera sull'intero territorio dell'UNIONE EUROPEA e degli STATI che la compongono e nel MONDO.

    Localmente la FAE opera tramite le FONDAZIONI di AIKIDO LOCALI - NAZIONALI (BUIKUKAI) o LOCALI - CITTADINE, LOCALI - PROVINCIALI, LOCALI - REGIONALI (BIKU KAN) che hanno aderito alla FAE e che della stessa hanno riconosciuto incondizionatamente lo STATUTO.

    (Articolo 06)

    A) - Sono SOCI FONDATORI le persone che hanno partecipato alla costituzione della FAE.

    Successivamente , i primi quattro soci fondatori, POLIMENO GIOVANNI, SURIANO PIETRO GIOVANNI DONATO, POLIMENO VITTORIO FERNANDO e LO GIUDICE GUGLIELMO, potranno conferire, unanimamente , tale carica ad altre persone che   ne   facciano espressa richiesta e che siano reputati degni dagli stessi primi quattro FONDATORI.

    Ogni socio fondatore, per consapevole accettazione, assume l' obbligo di osservare lo STATUTO e i REGOLAMENTI della FAE.
    Inoltre, s'impegna a:

    1) partecipare alle attività e alle manifestazioni della FAE;

    2) contribuire alle necessità economiche della FAE;

    3) non adire ad altre autorità che non siano quelle della FAE per la risoluzioni di controversie di qualsiasi natura, connesse alle attività espletate nell'ambito della FAE.

    Il SOCIO FONDATORE può recedere dalla FAE dandone comunicazione scritta al RETTORE.

    Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso purché la comunicazione la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima da tale scadenza.

    L'esclusione di un SOCIO FONDATORE, per gravi motivi, deve essere deliberata dai primi quattro soci fondatori all'unanimità.

    I primi quattro SOCI FONDATORI non potranno mai recedere o essere esclusi dalla FAE se non per loro libera scelta.

    B) - Sono SOCI ADERENTI coloro che, sia in forma singola che in forma associata, hanno domandato di far parte della FAE per svolgere una attività a favore della stessa, la cui domanda sia stata accettata dal RETTORE, previo visto da parte del RESPONSABILE della FONDAZIONE AIKIDO LOCALE – NAZIONALE (BUIKUKAI) o LOCALE – CITTADINA, LOCALE – PROVINCIALE, LOCALE – REGIONALE (BUIKUKAN) riconosciuto dalla FAE.

    C) - Sono SOCI BENEMERITI le persone nominate dal RETTORE per particolari benemerenze acquisite nel campo della CULTURA, delle ATTIVITA' PUBBLICHE e dell'AIKIDO.

    (Articolo 07)

    Tutti coloro che intendono aderire alla FAE possono farlo con le modalità stabilite dal RETTORE.

    E' compito del RETTORE comunicare agli interessati il parere insindacabile della FAE.

    Chiunque, a qualsiasi titolo, faccia parte della FAE, cessa di farne parte, per rinuncia, per mancato rinnovo dell'adesione, per radiazione pronunciata dalla FAE per gravi motivi di ordine MORALE e DEONTOLOGICO, per MORTE.

    (Articolo 08)

    La FAE è stata fondata con il primario scopo di studiare, praticare e diffondere l'AIKIDO nel territorio dell'EUROPA e nel MONDO.

    La FAE cessa di esistere nel momento in cui tutti i soci fondatori contemporaneamente cessano di appartenervi, a meno che non abbiano designato formalmente il loro SUCCESSORE o i loro SUCCESSORI.

    (Articolo 09)

    Le cariche direttive in seno alla FAE sono:

    •  Il RETTORE o KAYCHO o DOSHU (unico responsabile e legale rappresentante della FAE);

    •  IL SEGRETARIO GENERALE della FAE;

    •  IL DIRETTORE DIDATTICO.

    (Articolo 10)

    L'unica carica consultiva della FAE è L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI la cui PRESIDENZA spetta all'INSEGNANTE più anziano per QUALIFICA e GRADO e a parità di anzianità per qualifica e grado, al più anziano per età, con esclusione del RETTORE e del DIRETTORE DIDATTICO.

    (Articolo 11)

    Il RETTORE ha la facoltà e il potere di nominare funzionari o responsabili della FAE, a qualsiasi titolo, stabilendone le funzioni.

    (Articolo 12)

    I diplomati ed i qualificati ESPERTI all'insegnamento potranno assumere la carica e la funzione di responsabile tecnico nelle FONDAZIONI AIKIDO – LOCALI NAZIONALI (BUIKU KAI) e nelle FONDAZIONI AIKIDO CITTADINE, PROVINCIALI e REGIONALI (BUIKU KAN), riconosciute dalla FAE, nella qualifica stabilita nella loro ABILITAZIONE.

    Le disposizioni relative sono contenute nel REGOLAMENTO dell' ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI disposto dal RETTORE.

    (Articolo 13)

    Il RETTORE,

    POLIMENO Giovanni , SHIHAN,rappresenta AMMINISTRATIVAMENTE e DIDATTICAMENTE la FAE e può effettuare tutte le operazioni necessarie al rendiconto della   stessa.

    I suoi compiti sono:

  • controllare il giusto andamento della FAE;
  • firmare gli atti o delegarne la firma con atto scritto;
  • convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Soci Fondatori;
  • stabilire l'ordine del giorno in suddette riunioni;
  • nominare i funzionari della FAE e stabilire le loro funzioni;
  • stabilire le varie quote sociali annuali e non
  • l'ordinaria e straordinaria amministrazione della FAE
  • In caso di temporanea assenza o impedimento il RETTORE delega un socio fondatore che adempia in tutto o in parte alle sue funzioni.

    (Articolo 14)

    Il DIRETTORE DIDATTICO

    SURIANO Pietro Giovanni Donato, ha funzione di controllo della didattica, dello spirito e dell'etica della scuola, egli è il SOCIO FONDATORE che , avendo una vasta esperienza di stage, conduce il programma didattico ed è sempre presente nei raduni e negli STAGE della FAE.

    (Articolo 15)

    Il SEGRETARIO GENERALE,

    I cui compiti sono stabiliti dal RETTORE, é il SOCIO FONDATORE POLIMENO Vittorio Fernando.

    (Articolo 16)

    Le funzioni di direzione amministrativa e di tesoreria della FAE spettano al RETTORE.

    Sono suoi compiti, tenere la contabilità della FAE, predisporre i BILANCI, predisporre ed effettuare i pagamenti, ecc… e comunque tutta l'attività di amministrazione ordinaria e straordinaria.

    (Articolo 17)

    IL COLLEGIO dei SOCI FONDATORI è composto dai primi quattro Soci Fondatori , POLIMENO GIOVANNI, SURIANO PIETRO GIOVANNI DONATO, POLIMENO VITTORIO FERNANDO e LO GIUDICE GUGLIELMO, e dai successivi soci fondatori che eventualmente verranno nominati unanimemente dai primi quattro soci fondatori.

    Suoi compiti sono:

  • impartire le direttive generali per lo svolgimento dell'attività della FONDAZIONE AIKIDO;
  • approvare i bilanci;
  • decidere l'entità del rimborso annuo ai funzionari;
  • dirimere tutte le questioni sorte in seno alla FAE con parere insindacabile;
  • discutere e decidere su tutte quelle pratiche necessarie ad incrementare le finalità della FONDAZIONE.
  • IL COLLEGIO DEI FONDATORI si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal RETTORE o da almeno 2/3 dei soci fondatori.

    Il verbale delle riunioni tenuto dal RETTORE ed è firmato sia dal RETTORE che dal SEGRETARIO GENERALE.

    Lo stesso viene conservato dal RETTORE negli archivi della FAE.

    (Articolo 18)

    L'ORDINE DEGLI INSEGNANTI TECNICI è costituito dai praticanti che abbiano ottenuto almeno il 1º DAN, la qualifica di ALLENATORE e che abbiano fatto formale richiesta al RETTORE d'iscrizione all' ORDINE esclusivamente su modello predisposto dal RETTORE.

    L'ORDINE degli INSEGNANTI TECNICI è un organo puramente consultivo e viene convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal RETTORE.

    Tale organo è retto da un REGOLAMENTO a parte disposto dal RETTORE.

    (Articolo 19)

    La gestione finanziaria della FAE avviene entro i limiti del bilancio approvato dal COLLEGIO dei SOCI FONDATORI.

    Le entrate sono costituite dalle quote sociali di adesione, di tesseramento, di passaggio di classe, grado e qualifica, oneri sociali di segreteria, dai proventi delle manifestazioni organizzate dalla FAE, dai contributi degli Enti Pubblici e privati, da donazioni e dai proventi di tutte le attività istituzionali ivi comprese le pubblicazioni di dispense e libri didattici realizzate allo scopo di far conoscere meglio l'AIKIDO e la sua storia.  

    L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

    I bilanci devono essere approvati dal COLLEGIO dei SOCI FONDATORI.

    (Articolo 20)

    Ogni socio aderente ed ogni associazione, o BUIKU KAI, o BUIKU KAN, affiliata, dovranno versare una quota sociale annua nella misura stabilita di anno in anno dal RETTORE per il mantenimento della FAE.

    All'atto della fondazione tutte le spese sono a carico dei SOCI FONDATORI che stabiliscono un primo fondo associativo.

    (Articolo 21)

    Godono di rimborso spese tutti coloro che hanno cariche direttive nazionali, i funzionari e tutti coloro che vengono convocati, comunque e sempre nei limiti del bilancio della FAE.

    (Articolo 22)

    Ogni rapporto con le altre organizzazioni di AIKIDO è APERTISSIMO, tuttavia la FAE resta nelle posizioni di Guardia Vigile delle volontà espresse da O - SENSEI UESHIBA MIRIHEI.

    (Articolo 23)

    La FAE può aderire alle iniziative di altre Associazioni o Organizzazioni, restando tuttavia indipendente individualità.

    (Articolo 24)

    La durata della FAE è fissata in 42 anni a partire dal 2004.

    Dopo tale periodo il COLLEGIO dei SOCI FONDATORI deciderà se ripristinare lo STATUTO o sciogliere la FAE.

    In caso di scioglimento, tutti i beni patrimoniali saranno inventariati da un commissario liquidatore nominato dal Collegio dei Soci Fondatori il quale , dopo aver pareggiato gli eventuali debiti e pendenze, devolverà il rimanente all'UNICEF.

    (Articolo 25)

    Il COLLEGIO DEI SOCI FONDATORI potrà decidere eventuali modifiche al presente STATUTO. Sarà necessaria una maggioranza di 2/3.

    (Articolo 26)

    Nella eventualità che uno dei quattro primi soci fondatori dovesse recedere per qualsiasi motivo e sempre per libera scelta, o per

    morte , senza aver avuto l'opportunità, o la volontà di nominare un suo successore, tale incombenza spetterà ai soci/o fondatori/e rimasto/i che provvederà/ranno anche al ripristino degli incarichi di RETTORE e di DIRETTORE DIDATTICO.

    Nient'altro essendovi da deliberare, il RETTORE dichiara sciolta la seduta.

    IL SEGRETARIO                  IL RETTORE

     
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